A partire dal 1 luglio 2016 il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) del Distretto del Perugino si doterà di un ambulatorio dedicato a quelle prestazioni sanitarie non differibili e che non richiedono un intervento domiciliare. I cittadini che avranno la necessità di farsi prescrivere prestazioni sanitarie non differibili (per problemi che richiedono l’intervento del medico e non possono essere rinviati fino all’entrata in servizio del proprio medico curante o del pediatra), di richiedere una certificazione di malattia nei giorni prefestivi e festivi (per un massimo di 3 giorni e a partire dal giorno di effettiva constatazione dello stato di malattia comprese quelle per i lavoratori turnisti), e di farsi prescrivere farmaci su ricettario regionale che abbiano il carattere della non differibilità (cioè per terapie urgenti e per coprire un ciclo non superiore a 48/72 ore) potranno recarsi presso le sedi della Continuità Assistenziale di Perugia di via della Pallotta 42 (ex Grocco) e di Ponte San Giovanni presso il Centro di Salute (Centro Commerciale Apogeo) dove troveranno un ambulatorio dedicato.
Gli orari di apertura dell’ambulatorio, diversificati per sede, sono i seguenti: a Perugia in via della Pallotta dalle ore 10 alle ore 13, dalle 15 alle 18 e dalle 21 alle 23 nei prefestivi e festivi, e dalle 20 alle 23 nei notturni feriali; a Ponte San Giovanni presso il Centro di Salute dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 18 nei prefestivi e festivi. Al di fuori di questi orari potranno essere effettuate visite ambulatoriali solo dietro preventiva telefonata al numero della Continuità assistenziale (075-36 584, 075-34024), concordando con il medico in turno l’eventuale visita ambulatoriale, fermo restando che saranno comunque evase tutte quelle situazioni di urgenze ambulatoriali non differibili.
Con l’occasione si ricordano i servizi che NON possono essere erogati dal medico di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica): PRESCRIVERE visite specialistiche ed esami diagnostici, di laboratorio e strumentali, farmaci con nota AIFA (ad esempio gastroprotettori, farmaci per l’osteoporosi o per ridurre il colesterolo) o soggetti a piano terapeutico che non abbiano carattere di urgenza (senza la documentazione clinica comprovante il diritto ad avere dispensati dal SSN tali farmaci, egli può prescriverli solo su “ricettario bianco” e quindi tali farmaci sono a pagamento); RIPETERE ricette mediche per tutti i farmaci assunti con continuità e che non rivestono carattere d’urgenza; EFFETTUARE prestazioni infermieristiche non correlate alla visita medica (ad esempio sostituzioni di cateteri vescicali, sondini naso-gastrici, medicazioni…); REDIGERE le certificazioni di infortuni sul lavoro, per i quali ci si deve rivolgere solo al proprio medico o, in sua assenza, al Pronto Soccorso dell’ospedale; FARE l’impegnativa per i ricoveri programmati (che rimangono di esclusiva pertinenza del medico di famiglia); TRASCRIVERE su ricettari regionali farmaci o esami diagnostici prescritti dai medici del Pronto Soccorso e dell’ospedale. Infatti i medici delle strutture ospedaliere sono tenuti a rilasciare direttamente all’atto della dimissione o dopo visite specialistiche ambulatoriali le prescrizioni necessarie a garantire la copertura minima per il primo ciclo terapeutico e comunque fino al rientro in servizio del proprio medico di famiglia o del pediatra.